Statuto

Premessa: L’Associazione Nazionale Insegnanti di Religione – A.N.I.R. è una Associazione Professionale che si costituisce allo scopo di far partecipare attivamente gli Insegnanti di Religione a tutta la problematica relativa all’Insegnamento religioso nella scuola. L’Associazione intende operare in comunione con la Chiesa.

Art. 1. E’ costituita L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSEGNANTI DI RELIGIONE – A.N.I.R.
Art. 2. L’Associazione A.N.I.R. ha sede legale in Roma e amministrativa presso il suo Presidente pro-tempore.
Art. 3. Finalità dell’A.N.I.R. L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone i seguenti obiettivi: a) Favorire nella Chiesa e nella società civile la riflessione e il dibattito sull’educazione religiosa nella scuola. b) Operare perchè‚ la scuola riconosca adeguatamente l’importanza dell’Insegnamento della Religione per la formazione culturale e umana degli studenti. c) Favorire l’istituzione di regolari corsi accademici di Scienze religiose, finalizzati alla preparazione specifica degli Insegnanti di Religione e al loro aggiornamento. d) Promuovere la definizione di un nuovo stato giuridico degli Insegnanti di Religione, nel quale sia riconosciuta e tutelata la loro professionalità. e) Riconsiderare, alla luce delle mutate condizioni storiche, culturali e religiose, le finalità dell’Insegnamento della Religione e studiare i nuovi programmi. f) Rappresentare gli iscritti, presso le autorità ecclesiastiche e civili, in occasione di interventi normativi o legislativi che li riguardano. g) Agire come centro per la raccolta e la diffusione di informazioni riguardanti i problemi dell’educazione religiosa nella scuola.
Art. 4. Soci sono soci dell’A.N.I.R., oltre alle persone intervenute all’atto costitutivo, gli Insegnanti di Religione che ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità dell’Associazione e di accettarne lo Statuto.
Art. 5. Sezioni dell’A.N.I.R. L’Associazione è articolata in sezioni locali ed è composta da tutti i soci dell’Associazione, in servizio o in quiescenza. La sezione: a) elegge il segretario di sezione, il quale convoca e presiede l’assemblea dei soci della sezione e redige il verbale della seduta; b) si riunisce periodicamente per dibattere gli argomenti indicati all’art. 3 del presente Statuto e ne dà relazione al Consiglio Direttivo.
Art. 6. Organi dell’Associazione. L’Assemblea Nazionale, il Consiglio Direttivo. il Presidente, il Tesoriere.
Art. 7. L’Assemblea Nazionale L’Assemblea nazionale è l’organo supremo dell’A.N.I.R. L’assemblea è aperta a tutti i soci e simpatizzanti. Vi intervengono con diritto di voto solo i soci regolarmente iscritti. L’Assemblea Nazionale viene convocata ogni due anni, in data e luogo da fissarsi dal Consiglio Direttivo. Nella prima convocazione il numero dei soci dovrà superare la metà più uno degli aventi diritto al voto. In mancanza di numero legale si procederà ad una seconda convocazione almeno un’ora dopo e l’assemblea si terrà con qualunque numero di rappresentanti.
Art. 8. Efficacia delle deliberazioni dell’Assemblea Nazionale. L’Assemblea Nazionale, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti gli iscritti.
Art. 9. Poteri dell’Assemblea nazionale. Spetta all’Assemblea Nazionale: a) Indicare le linee generali di azione dell’Associazione. b) Eleggere sette consiglieri, quali membri del Consiglio Direttivo. c) Approvare i bilanci consuntivi e di previsione. d) Deliberare modifiche dello Statuto, l’eventuale scioglimento dell’Associazione, nonchè la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio. Le deliberazioni dell’assemblea vengono sempre prese a maggioranza dei voti validi, salvo quelle elencate dalla lettera d) del comma precedente, per le quali occorre la maggioranza voluta dalla legge. Non sono considerati validi, e quindi esclusi dal computo, i voti nulli, gli astenuti e le schede bianche.
Art. 10. Convocazione dell’Assemblea, Presidenza, Verbali, Validità L’Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, a mezzo avviso, da inviare almeno un mese prima della data fissata per l’adunanza. L’Avviso di convocazione deve indicare il luogo, l’ordine del giorno, il giorno e l’ora sia della prima che della seconda convocazione. L’assemblea Nazionale Ordinaria, da convocarsi almeno una volta ogni due anni nei termini di cui all’art. 7, dovrà svolgere gli adempimenti di cui all’art. 9. L’assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; ove anche questi sia assente, da un membro dell’Assemblea, dalla stessa designato. Il Presidente dell’Assemblea chiama a fungere da segretario un membro dell’Assemblea stessa; ove occorre, nomina due o più scrutatori, sempre fra i membri dell’Assemblea. Le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal segretario della stessa.
Art. 11. Il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è l’organo responsabile della esecuzione delle linee programmatiche generali, stabilite dalla Assemblea nazionale ed è organo di collegamento con gli organismi competenti per l’Insegnamento della Religione. Il Consiglio Direttivo è eletto a norma dell’art. 9b, ed è composto di sette consiglieri che durano in carica due anni e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si riunisce almento due volte all’anno e delibera a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo: a) Elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere. b) Accetta l’adesione dei nuovi soci e può escludere soci per violazione dello Statuto c) Stabilisce tempi, modi e strumenti per la traduzione delle linee programmatiche fissate dall’Assemblea nazionale. d) Controlla e prepara i bilanci di previsione e i consuntivi e la relazione sull’attività dell’Associazione da presentare all’Assemblea Nazionale. e) Ha compiti di ordinaria amministrazione e in caso di urgenza di straordinaria amministrazione. f) Convoca l’Assemblea ordinaria e l’eventuale Assemblea straordinaria dell’Associazione. g) Nomina commissioni di studio e di ricerca. h) Può nominare comitati esecutivi, cui delegare le proprie attribuzioni, composto da membri dell’Associazione, determinando i limiti della delega. i) Determina la misura del contributo annuale associativo, che sarà commisurato alle effettive spese di organizzazione dell’Associazione.
Art. 12. Il Presidente. L’A.N.I.R. è presieduta da un Presidente -(Costituzione legale: Roma 18/11/1982) che ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti. Il Presidente presiede l’ Assemblea Nazionale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo a norma di quanto previsto dagli articoli del presente Statuto. Il Presidente ha funzioni di indirizzo e di attuazione dell’attività dell’Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice-Presidente.
Art. 13. Vacanza del Consiglio Direttivo. In caso di vacanza di uno o più seggi del Consiglio Direttivo, per qualsiasi ragione verificatasi, i componenti in carica provvedono immediatamente per cooptazione al completamento del Consiglio, con ratifica della successiva Assemblea Nazionale. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo convoca o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Esso è validamente costituito da cinque dei componenti e delibera a maggioranza assoluta. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Art. 14. Il Tesoriere. Il Tesoriere è eletto a norma dell art. 11a a nome e per conto dell’A.N.I.R., rappresenta e amministra l’Associazione per tutto quanto riguarda l’aspetto economico e patrimoniae. Redige i bilanci preventivi e consuntivi e la relazione economica, sottopone tutto al controllo del Consiglio Direttivo per l’approvazione dell’ Assemblea nazionale.
Art. 15. Cariche sociali L’avvicendamento delle cariche sociali viene attestato legalmente tramite il Libro dei verbali delle riunioni dell’Assemblea nazionale e del Consiglio Direttivo. Le pagine del Libro dei Verbali devono essere debitamente numerate (…).

4 Comments

  1. Ciao, sono una studente di Teologia “extracomunitaria” e sono interessata nell’insegnamento della religione nelle scuole. Ma sono stata avvertita che non posso perché sono in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio. Non voglio contestare questa informazione, perché ha una sua logica, ma vorrei sapere solo, dove posso trovare tutta l’informazione riguardo i requisiti generali per svolgere il ruolo di insegnante di religione. Studio specificamente a Roma, e vorrei rimanere qui.
    Grazie!

  2. Gent,ma Edilec Virginia,
    è bene che si rivolga all’Ufficio competente per l’Irc della Diocesi di Roma. Lì dovrebbe trovare tutte le indicazioni e le informazioni utili a inquadrare la sua situazione. Moschetti

  3. Ciao sono fabrizio. Sono un lavoratore e vorrei prendere una laurea per diventare prof di religione con un corso triennale online. Quali istituti offrono questa possibilità? Grazie

  4. Gent.mo Fabrizio,
    per sapere se in Italia sia possibile ottenere il titolo per insegnare religione (ma servono 5 anni di studio, non 3) con lezioni a distanza, le conviene rivolgersi all’Ufficio nazionale IRC. Questi i contatti: Tel.: 06 66398325; E-Mail: irc@chiesacattolica.it

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